Detraibilità spese sanitarie
Detrazione spese sanitarie
Il 19% delle spese sostenute per cure mediche e per l’assistenza sanitaria possono essere detratte, scalate cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale. La detrazione è applicata per somme eccedenti 129,11 euro.
In particolare, sono detraibili le spese per:
interventi chirurgici necessari e trapianti;
medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale. Per i medicinali senza prescrizione, è necessaria un’autocertificazione che ne attesti la necessità;
visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
protesi sanitarie prescritte da un medico;
cure dentistiche;
affitto o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, ecc);
cure termali prescritte da uno specialista;
cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto. Le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale. Non sono detraibili la retta di ricovero e l’assistenza ordinaria;
spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all’esenzione dalle spese sanitarie. In questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;
alcune polizze assicurative
Le spese mediche sostenute e rimborsate nell’ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per l’adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l’anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre le spese mediche ed infermieristiche.
Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: detraibilità
Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali.
In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall’istituto di ricovero. Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell’interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.
Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano: prestazioni chirurgiche; analisi di laboratorio, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; acquisto di medicinali; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Documentazione
Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie. Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla redazione del Modello 730/1999: la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta.
Per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari. Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche.
I soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione. Non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso delle spese sanitarie (quelle detraibili) che non siano riconducibili a mezzi di locomozione, sollevamento, deambulazione o sussidi tecnici o informatici non è necessario dimostrare lo stato di handicap. All’agevolazione sono ammessi tutti i cittadini.
Malattie, sintomi e pagine collegate:
Il decreto legislativo sulle esenzioni dal ticket in gravidanza, Checkup, Agenzia delle Entrate – Tessera Sanitaria/Codice Fiscale, Esenzioni, Armadietto delle medicine, Cure termali, Autismo, Tessera sanitaria
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